Una volta creata, stabilita e approvata una legge, questa non rimane inalterata nel tempo. In generale, le modifiche dipendono da eventi o mutamenti che possono avvenire nella società, o viene semplicemente aggiornata e si spera migliorata: come si dice… i tempi e le situazioni cambiano, perchè quello che era stato pensato al tempo della formulazione della legge non fa più parte del tempo. Non fa eccezione la legge 104, una legge importante per la disabilità e che quindi deve essere spesso aggiornata. E come spesso accade in periodi di forti difficoltà, capita che vengano fatte alcune modifiche positive, ma anche negative.

Vediamo le novità e cosa è cambiato.
L’aspetto positivo riguarda l’aumento dei permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/92 a quanti ne hanno diritto. Infatti, l’INPS sottolinea che, oltre ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92, è possibile usufruire di altri 12 giorni complessivi per il mese di aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere usufruiti anche consecutivamente nello stesso mese. Questi permessi spettano ai lavoratori dipendenti Privati e Pubblici.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti Privati che assistono un familiare con handicap grave per usufruirne, se hanno già un provvedimento di autorizzazione ai permessi nel mese di aprile non devono presentare una nuova domanda e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. Per chi è un lavoratore dipendente al quale è previsto il pagamento dell’indennità da parte dell’INPS deve, invece, presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti Pubblici, le modalità sono a cura dell’Amministrazione pubblica. Ovviamente quindi non devono presentare la domanda all’INPS in quanto la domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Ovviamente, la legge non lo specifica, ma è sottointeso che, a meno di improvvisi cambiamenti negativi nella vita personale di ciascun dipendente, come l’aggravio di un parente prossimo disabile, è e sarebbe buona norma comunicare in un tempo utile la volontà di usufruire di tali permessi. E altrettanto ovvio, è la assoluta necessità ed obbligatorietà ad usufruire di tali permessi solo e ad esclusiva cura del disabile.  

Altro cambiamento e modifica e questa volta, purtroppo, negativa, per limitare gli spostamenti delle persone solo per motivi strettamente necessari, è che vengono sospesi per due mesi i vincoli per le aziende di assumere la quota prevista di lavoratori iscritti alle cosiddette categorie protette per il periodo che va tra il 18 marzo e il 18 maggio, con, ovviamente, anche l’obbligo per i disoccupati di partecipare ad attività formative per una ricerca successiva di nuova ricollocazione. Questo per il principio, oramai saputo, di stare il più possibile a casa ed evitare contatti che possano nuocere alla maggior parte delle persone.

È stato anche introdotto il congedo per coronavirus che prevede una retribuzione del 50% per genitori che restano a casa che hanno figli di età fino a 12 anni, mentre invece non è prevista, per il momento almeno, alcuna retribuzione per figli di età superiore ai 12 anni. Non ci sono limiti di età, invece, per poter usufruire del congedo per emergenza coronavirus per i genitori di figli disabili con gravi. In questo caso, i giorni del nuovo congedo per genitori si sommano a quelli già previsti.  Inoltre, sempre per i genitori con figli disabili, i giorni di congedo straordinario per coronavirus si possono sommare ai premessi previsti dalla legge 104/92, mentre i genitori con figli disabili fino a tre anni di età possono usufruire di permessi di 2 ore se l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore, mentre sarà di 1 ora di permesso giornaliero se si tratta di un orario di lavoro inferiore alle 6 ore.
Alessandro Cavernicoli

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