Il licenziamento è sempre un qualcosa di brutto e di negativo per tutti, in particolare quando quando si tratta di una persona disabile per motivi che non dipendono dalla scarsa voglia di lavorare. Innanzitutto, per poter licenziare un lavoratore con una sopravvenuta disabilità, l’azienda deve dimostrare l’impossibilità di trovargli una nuova collocazione, anche di livello inferiore, in quanto, in questo caso, il licenziamento è illegittimo. La Cassazione ha stabilito con il decreto Iegge. n. 216 del 2003 “la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ed il principio di parità di trattamento senza distinzione ... di handicap, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento".  

Inoltre, copio per evitare eventuali errori: "al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare raccomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente". 

Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “l'impossibilità di ricollocare il disabile, adibendolo a diverse mansioni comunque compatibili con il suo stato di salute, non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro che intenda licenziarlo, perché, laddove ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, co. 3 bis, d. Igs. n. 216 del 2003, dovrà comunque ricercare possibili "accomodamenti ragionevoli" che consentano il mantenimento del posto di lavoro, in una ottica di ottimizzazione delle tutele giustificata dall'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), tanto più pregnanti in caso di sostegno a chi versa in condizioni di svantaggio”. 

Pertanto, il datore di lavoro, per legge, ha l’obbligo di trovare una soluzione dove possibile, e non basta provare che non ci sono in azienda posti disponibili, in cui ricollocare il lavoratore che presenta disabilità.

Tiziana Scotti

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